Il 18 settembre l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E ha (finalmente!!!) fornito chiarimenti sul bonus ARREDI – ELETTRODOMESTICI. I principali chiarimenti sono i seguenti:
• Gli interventi di recupero che costituiscono presupposto del beneficio non sono limitati alla “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”, ma comprendono anche la MANUTENZIONE STRAORDINARIA e il RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO di singole unità immobiliari residenziali o di parti comuni condominiali; per queste ultime sono sufficienti anche interventi di semplice manutenzione ordinaria;
• La detrazione non può essere estesa a tutti gli altri interventi “minori” (MANUTENZIONE ORDINARIA);
• Il “bonus arredi” vale se “abbinato” al sostenimento di spese per i lavori di recupero fin dal 26 GIUGNO 2012 data rappresentativa di lavori in corso di esecuzione o terminati da un lasso di tempo contenuto, potendosi così presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati;
• LE SPESE PER L’ACQUISTO DEGLI ARREDI POSSONO ESSERE SOSTENUTE ANCHE PRIMA DI QUELLE PER LA “RISTRUTTURAZIONE”, A CONDIZIONE CHE SIANO STATI GIÀ AVVIATI I LAVORI DI RECUPERO. In pratica, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto degli arredi, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione;
• Il “bonus arredi” compete per le spese di ACQUISTO DI MOBILI, GRANDI ELETTRODOMESTICI DI CLASSE ENERGETICA NON INFERIORE ALLA A+, NONCHÉ A PER I FORNI, PER LE APPARECCHIATURE PER LE QUALI SIA PREVISTA L’ETICHETTA ENERGETICA, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. La circolare conferma che nell’importo delle spese sulle quali è possibile applicare la detrazione possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio, se sostenute con bonifico bancario o postale oppure –novità –mediante carte di credito o di debito: in questi ultimi due casi la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare;
• La circolare conferma, infine, che L’IMPORTO MASSIMO DI EURO 10.000 SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE È RIFERITO ALLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto di “ristrutturazione”, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Pertanto, al contribuente che esegua lavori di ristrutturazione su più unità il bonus mobili è riconosciuto più volte quante sono le unità e l’importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.