Se un contribuente ritiene ILLEGITTIMO o INFONDATO un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento, ecc.), può presentare RICORSO rivolgendosi alla Commissione tributaria provinciale competente per chiederne l’annullamento totale o parziale.
E' bene che il contribuente valuti l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario ponderando i tempi ed i costi del contenzioso stesso.
Inoltre, occorre considerare che, per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 (ovvero dal 1° dicembre 2012 per gli atti emessi dall'ex Agenzia del Territorio), è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del “RECLAMO” (art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011), che ha lo scopo di trovare un ACCORDO PREVENTIVO tra contribuente e Fisco ed evitare, quindi, il ricorso al giudice tributario. L’istituto del reclamo E' OBBLIGATORIO per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro.
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